
Locazioni Brevi e modello redditi 2018
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Dal 1° giugno 2017 è entrata in vigore una particolare disciplina riguardante le c.d. “locazioni brevi” di immobili abitativi, con specifico riguardo a quei contratti di durata non superiore ai 30 giorni.
Tale normativa si applica anche qualora nella stipula dei contratti intervengano soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare. In questo caso, i canoni di locazione dovranno essere assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali intermediari intervengono anche nel pagamento o nell’incasso dei canoni contrattualmente pattuiti. In qualità di sostituto di imposta l’intermediario sarà tenuto a certificare le ritenute operate.
Con l’introduzione delle nuove disposizioni normative cambia anche la tassazione nel caso in cui l’immobile sia concesso in locazione dal “comodatario” (e non dal proprietario) per periodi non superiori a 30 giorni.
In questo caso il reddito da locazione va imputato al comodatario come reddito diverso da indicare nel quadro RL, il proprietario indicherà nel quadro RB esclusivamente la rendita catastale dell’immobile.
Conseguentemente alle novità sopra descritte, il quadro RB (redditi dei fabbricati) del modello Redditi 2018 è stato modificato, in particolare il rigo RB11, presente nel modello Redditi dello scorso anno, è stato ridisegnato facendo confluire gran parte delle informazioni in esso contenute nel nuovo quadro LC.
Tale quadro, oltre a contenere informazioni già previste nel “vecchio” rigo RB11, contiene informazioni derivanti dalle nuove disposizioni, in particolare sono stati aggiunti i seguenti campi:
- “imposta su redditi diversi 21%” (LC1 col. 2) per indicare l’imposta dovuta dal comodatario per i redditi diversi derivanti dalle locazioni brevi indicate nel rigo RL10 col. 4;
- “ritenute CU locazioni brevi” (LC1 col. 4) per indicare le eventuali ritenute subite (e certificate nel modello CU2018) sui redditi derivanti dalle locazioni brevi.
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Dottore Commercialista