Scontrini fiscali elettronici: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Dal 1º gennaio 2020 è in vigore l’obbligo, per tutti i contribuenti che compiono le operazioni previste dall’articolo 22 del Dpr 633/72 (cessioni di beni al dettaglio e prestazioni di servizi in locali pubblici) di emettere lo scontrino fiscale elettronico, che comporta la registrazione e la trasmissione quotidiana all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi riscossi.
L’obbligo dello scontrino fiscale elettronico era già entrato in vigore il 1º luglio per le attività con fatturato superiore ai 400.000 euro.
Per adempiere all’obbligo l’esercente ha due possibilità:
- adottare il registratore telematico, che memorizza i dati ed emette il documento commerciale anche senza connessione ad internet, dati che vengono poi trasmessi all‘Agenzia delle Entrate appena ci si collega al web (di solito alla chiusura);
- seguire la procedura web “documento commerciale online”, che evita di acquistare il registratore telematico ma ha bisogno di una connessione sempre attiva.
Con la circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sul tema: dal bonus per comprare il registratore telematico alla moratoria delle sanzioni.
Le precisazioni sul credito d’imposta per l’acquisto del registratore telematico
Per l’acquisto o l’adattamento del registratore telematico è previsto un credito d’imposta pari al 50% della spesa, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento.
La spesa sostenuta deve essere tracciabile, quindi eseguita tramite bonifico o carta di credito o di debito.
L’agevolazione sarà utilizzabile “a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti”.
Nella circolare n. 3 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni.
- Il credito è fruibile anche per l’acquisto o l’adattamento di registratori telematici usati.
- Sono valide, ai fini del credito, anche le acquisizioni in leasing.
- Rimane escluso dall’agevolazione fiscale chi acquista il registratore telematico per una successiva cessione a vario titolo.
- L’ammontare del credito d’imposta è comprensivo di Iva.
Confermata la moratoria delle sanzioni
La circolare n. 3 conferma i 6 mesi di moratoria (dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019 per gli esercenti con un fatturato superiore ai 400.000 euro; dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 per gli altri) nel caso di trasmissione dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Memorizzazione e trasmissione sono da considerare come un unico adempimento: la mancanza dell’una o dell’altra operazione sarà sanzionata.
Per il ritardo nella trasmissione dei corrispettivi del secondo semestre 2019, ci si può mettere in regola inviando gli scontrini elettronici entro il 30 aprile 2020.
Chi è esonerato dall’emissione dello scontrino fiscale elettronico
Sono esonerate dall’emissione dello scontrino fiscale elettronico (e possono quindi continuare a fare lo scontrino cartaceo) le attività che non sono elencate nell’articolo 22 del DPR n. 633/1972.
La circolare n. 3 chiarisce che sono esonerate le attività individuate dall’articolo 2 del Decreto Ministeriale del 10 maggio 2019. Fra queste:
- i tabacchi e altri beni del Monopolio di Stato;
- carburanti e lubrificanti;
- i prodotti agricoli commercializzati dagli agricoltori;
- i servizi di telecomunicazione e radiodiffusione
- quotidiani, periodici, libri;
- alimenti e bevande somministrati in mense aziendali e scolastiche;
- le operazioni relative alle scommesse;
- i biglietti del trasporto pubblico;
- le attività artigianali;
- le prestazioni delle agenzie di viaggio e turismo;
- la gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri;
- le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.
Gli obblighi delle Partite Iva forfetarie
L’Agenzia delle Entrate precisa che le Partite IVA forfetarie devono trasmettere telematicamente i corrispettivi, a meno che non rientrino nelle categorie che possono emettere fattura fiscale al posto dello scontrino.
In quest’ultimo caso i forfetari non hanno l’obbligo di emettere né scontrino fiscale né fattura elettronica ma possono continuare a utilizzare la fatturazione cartacea.
Per incentivare, comunque, il passaggio alla fatturazione elettronica dei forfetari, è prevista la riduzione di un anno del termine di decadenza per gli avvisi di accertamento.
Quindi, per le Partite Iva forfetarie che dal 1° gennaio 2020 sceglieranno di fatturare esclusivamente in modalità elettronica, il termine di decadenza per gli accertamenti passerà da 5 a 4 anni.
Ti rimangono dei dubbi?
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Dottore Commercialista