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Il credito d’imposta 2020 per la ricerca e l’innovazione

L’agevolazione fiscale è riservata alle imprese che investono nell’acquisizione di nuove conoscenze, nella realizzazione di nuovi prodotti, nell’innovazione tecnologica. Spazio anche al design e all’ideazione estetica. Il bonus per Ricerca e Sviluppo sta inoltre per essere prorogato e incrementato.

Investire nella Ricerca e Sviluppo e nell’innovazione è l’indicazione che da tempo il Mise rivolge al mondo imprenditoriale italiano, come unica strada percorribile per mantenere la competitività nel mercato globale.

Strumenti a supporto di tale indicazione sono previsti dal Decreto Mise del 26 maggio 2020 contenente “Disposizioni applicative per nuovo credito d’imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design”, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio.

Si tratta di agevolazioni fiscali che variano dal 6% al 12%, con tetti massimi da 1,5 a 3 milioni di euro, a seconda della tipologia di attività. 

I bonus sono riservati ad attività svolte nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, con l’eccezione delle attività di design e ideazione estetica, che possono essere ammesse anche se avviate in periodi d’imposta precedenti.

Questo è però un quadro che si appresta a mutare, come vedremo poi, con la Legge di Bilancio 2021 in preparazione. 

Bonus al 12% per la ricerca e lo sviluppo

Possono fruire di un credito d’imposta del 12%, con un tetto massimo di 3 milioni di euro, le “attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico”, riprendendo la definizione del comma 200 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2020.

Il Decreto del 26 maggio 2020 specifica tali attività basandosi sulle linee guida per le rilevazioni statistiche nazionali delle spese per Ricerca e Sviluppo elaborate dall’Ocse nel Manuale di Frascati, edizione 2015. 

Ricerca fondamentale: l’acquisizione di nuove conoscenze

Sono da considerare attività di ricerca fondamentale, come detta il Decreto all’art. 2, “i lavori sperimentali o teorici finalizzati all’acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l’analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un’applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell’impresa”.

Il risultato di queste attività sono schemi e diagrammi interpretativi delle informazioni emerse dalla ricerca. 

Ricerca industriale: la soluzione di problemi scientifici o tecnologici

Il Decreto Mise definisce le attività di ricerca industriale come “lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un’attività di ricerca fondamentale al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico”.

Tali attività devono produrre un modello di prova per la verifica sperimentale delle ipotesi di partenza e per rappresentare gli sviluppi concreti della ricerca, anche senza una raffigurazione del possibile prodotto o processo finale. 

Sviluppo sperimentale: la realizzazione di nuovi prodotti o processi

Come attività di sviluppo sperimentale il Decreto Mise Ricerca e Sviluppo 2020 individua “i lavori sistematici svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie per la realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti”.   Miglioramento che deve avere carattere di novità.

Le attività di sviluppo sperimentale si concludono con la realizzazione di prototipi o impianti pilota. 

L’innovazione tecnologica per il miglioramento della produzione

Nel caso di attività per l’innovazione tecnologica è previsto un bonus del 6% con un tetto massimo di 1,5 milioni di spesa.

Come innovazione tecnologica il Decreto del 26 maggio 2020 intende la realizzazione di prodotti o processi produttivi nuovi o migliorati in modo significativo per quel che riguarda, ad esempio, le prestazioni, l’eco-compatibilità o l’ergonomia, o per altre caratteristiche proprie del settore.

Prodotti nuovi o significativamente migliorati vengono considerati i beni o servizi che si differenziano da quanto realizzato in precedenza dall’impresa per:

  • caratteristiche tecniche;
  • novità dei componenti o dei materiali;
  • originalità del software incorporato;
  • facilità d’impiego o semplificazione della procedura di utilizzo;
  • maggiore flessibilità e funzionalità.

I processi produttivi, innovativi o migliorati, ammissibili al credito d’imposta innovazione tecnologica sono metodi di produzione, di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti:

  • nelle tecnologie adottate;
  • negli impianti, macchinari e attrezzature;
  • nel software utilizzato; 
  • nell’efficienza delle risorse impiegate;
  • nell’affidabilità e sicurezza per i soggetti coinvolti.

In generale la classificazione delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta si attiene alle linee elaborate dall’OCSE (Manuale di Oslo, 2018).

Il credito d’imposta sale al 10%, sempre con un tetto massimo di 1,5 milioni, per interventi innovativi che abbiano obiettivi di transizione ecologica (economia circolare, recupero materie prime, rigenerazione di prodotti) o di innovazione digitale 4.0 (integrazione fra IT e operations, manutenzione predittiva, blockchain, cybersecurity). 

Il credito d’imposta per il design e l’ideazione estetica

Per i settori tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo, ceramica è disponibile un credito d’imposta del 6% con un tetto di 1,5 milioni di euro per progetti, anche avviati in periodi d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2019, che riguardino l’innovazione di prodotti sul piano della forma e di elementi non tecnici o funzionale (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti).

L’innovazione può anche essere riferita a imballaggi, presentazioni, grafica e caratteri tipografici. 

Non possono fruire del credito le normali attività di rinnovo dei cataloghi se non volte a inserire rilevanti elementi di novità, come quelli indicati. 

Come accedere al credito d’imposta Ricerca e Sviluppo 2020

L’articolo 6 del Decreto 26 maggio 2020 contiene le regole per il calcolo del credito d’imposta e l’elenco della documentazione da produrre.

In sintesi, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. 

Alle imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, è riconosciuto un aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore a 5.000 euro, per le spese sostenute per produrre la certificazione.

Deve essere inoltre redatta una relazione tecnica con le finalità, i contenuti e i risultati dell’attività svolta e per la quale si richiede l’agevolazione fiscale.

Tale richiesta va effettuata tramite una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Il bonus è fruibile solo in compensazione in tre quote annuali dello stesso importo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. 

Le modifiche introdotte dal Disegno di Legge di Bilancio 2021 

Fin qui abbiamo presentato lo stato dell’arte.

In realtà, il Disegno di Legge di Bilancio 2021, approvato il 16 novembre dal Consiglio dei Ministri, introduce diverse novità per il credito d’imposta Ricerca e Sviluppo.

Innanzi tutto l’agevolazione viene prorogata fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022

Inoltre:

  • aumentano per il biennio 2021/2022 le aliquote e i massimali di credito d’imposta;
  • vengono confermate sul biennio 2021/2022 aliquote maggiorate per attività di Ricerca e Sviluppo in imprese ubicate nelle regioni del Mezzogiorno;
  • diventa obbligatoria l’asseverazione della relazione tecnica.

In particolare, per le attività di Ricerca e Sviluppo il bonus sale dal 12 al 20% e il tetto massimo passa da 3 a 4 milioni.

Per l’innovazione tecnologica, l’aliquota diventa del 10%, con un massimale di 2 milioni di euro. 

L’innovazione tecnologica green passa al 15%, con il tetto massimo di 2 milioni.

Anche per design e ideazione estetica, aliquota maggiorata al 10% e massimale di 2 milioni.

Trattandosi di un disegno di legge, le modifiche non possono essere considerate definitive. 

Il nostro consiglio è ancora: valutate ogni opportunità

Come in altre occasioni, il nostro suggerimento agli imprenditori è quello di prendere in considerazione ogni occasione che possa contribuire a resistere alla crisi e puntare alla ripresa.

Il nostro studio di commercialisti in Gallarate è pronto a vagliare, con le aziende del territorio, se ci siano i presupposti per usufruire di queste specifiche agevolazioni fiscali o di altre tipologie di sostegno.