Società semplice: una forma societaria “snella” da riscoprire
Di facile gestione, senza tenuta di libri contabili o bilanci, si presenta come particolarmente idonea per gli studi professionali in forma associata. Può fungere anche da cassaforte per la tutela dei patrimoni familiari.
È il tipo societario più duttile, la cui gestione prevede pochissimi obblighi (quelli fiscali), niente libri contabili e stesura di bilanci e, da non sottovalutare in questo periodo incerto, non soggetto a fallimento. Fino al 1995 non richiedeva neppure l’iscrizione al Registro delle Imprese.
Stiamo parlando della società semplice, regolata dagli articoli del Codice Civile dal 2251 al 2290.
Attenzione, però: la società semplice non può essere applicata ad attività commerciali.
Si presenta invece appropriata per le attività agricole e per l’esercizio di professioni intellettuali in forma societaria, cioè per gli studi associati (di avvocati, architetti, revisori contabili).
Il Consiglio nazionale del Notariato nel 2016 ha sancito anche la legittimità di società semplici (cosiddette “casseforti”) il cui oggetto è la fruizione di beni immobili e immobili. Soluzione che viene adottata da molte famiglie che intendono tutelare, “blindare”il proprio patrimonio, pur continuando a goderne.
Come si costituisce una società semplice
Per dare vita a una società semplice bastano tre passaggi:
- la stesura di un atto notarile o di una scrittura privata autenticata;
- l’iscrizione al Registro delle Imprese;
- l’apertura di un conto corrente intestato alla società.
L’atto notarile e la scrittura privata, contenenti i patti sociali, non sono obbligatori: la società potrebbe essere costituita anche solo tramite un accordo verbale (società semplice di fatto).
È chiaro che l’assenza di un documento potrebbe diventare un problema in caso di comportamenti di un socio non conformi all’accordo.
La scrittura diventa però obbligatoria quando alla società vengano conferiti beni immobili o diritti reali mobiliari.
All’atto costitutivo i soci si impegnano ai conferimenti concordati per formare il capitale sociale.
I conferimenti possono consistere in:
- denaro;
- crediti;
- beni mobili o immobili;
- attività lavorativa in favore della società (socio d’opera).
Come si amministra una società semplice
Nella società semplice ogni socio è amministratore, in modo disgiunto dagli altri.
Si parla in questo caso di amministrazione disgiuntiva, il cui significato è che ogni socio può agire, in relazione all’oggetto sociale, in modo autonomo dagli altri, senza chiederne l’assenso e senza informarli.
Se da un lato ciò favorisce la rapidità nelle decisioni, dall’altro potrebbe consentire a un socio di compiere atti svantaggiosi per la società all’insaputa degli altri.
Per questo all’atto costitutivo si può optare per l’amministrazione congiuntiva, nella quale le decisioni devono essere prese o all’unanimità o a maggioranza.
E’ anche possibile assegnare il ruolo di amministratori soltanto ad alcuni soci.
Passando agli atti amministrativi, è previsto un rendiconto annuale, approvando il quale ogno socio acquista il diritto di partecipare agli utili.
Non occorre un’apposita delibera assembleare.
Gli utili vengono ripartiti in base ai patti sociali iniziali.
Se questi non vi accennano, il Codice Civile prevede che gli utili (o le perdite) siano proporzionali ai conferimenti eseguiti da ogni socio alla costituzione della società.
I diritti e i doveri dei soci
In modo sintetico si può dire che ogni socio ha il diritto di:
- partecipare alla gestione della società;
- votare in caso di amministrazione congiuntiva;
- ricevere una quota degli utili.
Il socio ha l’obbligo di conferire parte del capitale sociale e il divieto di utilizzare i beni sociali per scopi estranei alla società stessa.
Gli obblighi fiscali
La società semplice è un soggetto autonomo rispetto ai singoli soci, per cui va definito il reddito d’esercizio con una apposita dichiarazione dei redditi.
Le società semplici non producono redditi d’impresa ma redditi di lavoro autonomo, fondiari e di capitali.
Lo scioglimento
La società semplice si scioglie:
- quando è stato raggiunto il termine di durata deciso in fase di costituzione;
- quando lo scopo sociale è stato conseguito o risulta impossibile conseguirlo;
- quando i soci decidono lo scioglimento all’unanimità;
- quando si registra l’assenza della maggior parte dei soci per più di sei mesi.
La società semplice a tutela del patrimonio
In un momento di grave incertezza economica come quello che stiamo vivendo, la tutela dei patrimoni familiari può assumere caratteri di urgenza.
La società semplice è lo strumento ideale, che consente una forma di godimento del patrimonio, nello stesso tempo proteggendolo con patti sociali ad hoc.
La società semplice, infatti, ha un patrimonio proprio, distinto da quello dei soci.
Quindi i beni della società non possono essere intaccati da eventuali creditori dei singoli soci. Le quote sociali sono insequestrabili e impignorabili.
Una forma societaria “smart” da considerare
La società semplice, come abbiamo visto, risponde a quei requisiti di snellezza e duttilità di cui spesso si è alla ricerca in campo amministrativo e gestionale.
Volendo riassumerne i vantaggi, potremmo evidenziare:
- la possibilità di stilare patti sociali in linea con le esigenze dei soci;
- i costi di gestione irrisori;
- la protezione delle quote sociali da pignoramenti o sequestri o dai creditori dei soci;
- l’assenza di tenuta di scritture contabili o di stesure di bilancio.
Se sei un professionista che vuole avviare un’attività con dei soci, puoi trovare in questo articolo utili spunti.
Il nostro studio di commercialisti in Gallarate saprà consigliarti durante la definizione dei patti sociali e all’atto costitutivo.
Se la tua famiglia detiene un patrimonio fra immobili e beni mobili e desideri blindarlo, salvandolo da pericoli di erosione, la società semplice può essere la “cassaforte” adatta, che ti consente comunque di fruire del patrimonio stesso.
Anche in questo caso puoi contare sulla nostra competenza ed esperienza.
Dottore Commercialista