Frontalieri Italia-Svizzera: dal 2024 si cambia così
Il nuovo accordo è vantaggioso per la Svizzera (quota di imposizione fiscale che passa all’80%), ha il carattere di reciprocità (che riguarda infatti anche i lavoratori Svizzeri che operano in Italia), è più chiaro dal punto di vista giuridico nella definizione di lavoratori frontalieri e delle zone di frontiera e, finalmente, è definitivo.
Nel contesto dell’attuale economia globalizzata, sempre più persone scelgono di lavorare al di là dei confini nazionali. Tra le varie forme di lavoro transfrontaliero, una situazione molto comune riguarda i lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera.
Da anni i due paesi discutevano della necessità di modificare il particolare regime fiscale applicato a questi lavoratori, ora finalmente si è arrivati a una svolta.
Definizione di lavoratore frontaliere
Un lavoratore frontaliere è una persona che vive in un paese ma lavora in un paese confinante.
Nel caso dei lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera, ci riferiamo a persone che risiedono in Italia ma attraversano il confine per lavorare in Svizzera. Solitamente, questi lavoratori rientrano nel paese di residenza alla fine di ogni giornata lavorativa.
L’area di frontiera riguarda, per la Svizzera, i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, mentre per l’Italia comprende le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e la provincia autonoma di Bolzano.
Qui puoi trovare la lista completa del Comuni italiani dell’area di frontiera.
Come ha funzionato fino a oggi
Secondo il meccanismo delineato dall’Accordo del 1974 tra Italia e Svizzera (articolo 1) i soggetti frontalieri sono tassati alla fonte solo dal fisco elvetico.
Infatti, si prevede la tassazione esclusiva in Svizzera dei redditi di lavoro dipendente svolto nei Cantoni frontalieri dello Stato svizzero dai residenti nei Comuni italiani di frontiera, a fronte di una compensazione finanziaria a favore degli stessi Comuni italiani (cosiddetto meccanismo dei ristorni; articoli 2-5 dell’Accordo del 1974).
Tale regime fiscale continuerà ad applicarsi ai cosiddetti “vecchi frontalieri”, anche secondo l’accordo del 2020, con specifiche regole per i ristorni.
Per i soggetti che non vivono nei Comuni di frontiera, e però prestano lavoro in Svizzera pagano anch’essi le imposte nel territorio elvetico, permane l’obbligo di effettuare la dichiarazione dei redditi in Italia. Sono soggetti a Irpef sul reddito svizzero, ma con una doppia agevolazione: il credito d’imposta per quanto già pagato all’estero e una franchigia fiscale, attualmente pari a 7.500 euro.
L’applicazione della franchigia opera limitatamente al reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da parte di soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano. Detto ammontare concorre a formare il reddito imponibile per l’importo, appunto, eccedente 7.500 euro.
Con l’Accordo del 2020, invece, è prevista una tassazione concorrente: per i soggetti definiti frontalieri, l’imposta trattenuta dallo Stato di svolgimento della prestazione lavorativa (Svizzera, per i frontalieri italiani) non può eccedere l’80% delle imposte cui sono soggetti questi redditi. A loro volta, tali redditi sono soggetti a dichiarazione in Italia e, ai fini dell’eliminazione della doppia imposizione, con applicazione della franchigia di 10.000 euro e del credito d’imposta.
L’Accordo del 2020 prevede, a titolo di clausola di salvaguardia, che il carico fiscale totale dei frontalieri residenti in Italia non possa comunque essere inferiore all’imposta prelevata secondo l’Accordo del 1974
Panoramica del nuovo accordo Italia-Svizzera
Il Senato ha approvato all’unanimità la ratifica dell’accordo tra Italia e Svizzera sulla doppia imposizione dei lavoratori transfrontalieri.
Il Protocollo modifica la Convenzione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. L’accordo stabilisce il principio di reciprocità e di tassazione concorrente.
L’accordo conferisce diritti di tassazione sia allo Stato di residenza del lavoratore sia allo Stato della fonte del reddito del lavoratore. I salari sono imponibili nel Paese in cui si svolge l’attività lavorativa, entro il limite dell’80% di quanto dovuto dallo stesso Paese in base alla legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche.
In sintesi:
- Frontalieri nella fascia dei 20 km dal confine
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- Col vecchio accordo, l’imposizione fiscale avveniva esclusivamente in Svizzera
- Col nuovo accordo, entra in vigore questo tipo di tassazione concorrente:
- In Svizzera: 80% dell’imposta sul reddito delle persone fisiche prevista in quel paese;
- In Italia (soglia di esenzione di 10.000 euro) con applicazione del credito per imposte estere.
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- Frontalieri oltre fascia dei 20 km dal confine
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- Col vecchio accordo, veniva applicata una tassazione concorrente in Svizzera e in Italia con soglia di esenzione dal reddito di 7.500 euro, oltre al credito per imposte estere.
- Col nuovo accordo, viene modificata la tassazione concorrente in Svizzera e in Italia con soglia di esenzione dal reddito di 10.000 euro. Anche in questo caso, viene applicato il credito per imposte estere.
Lo Stato di residenza applica quindi le proprie imposte sul reddito, eliminando la doppia imposizione. La Svizzera sarà inoltre rimossa dall’elenco degli Stati privilegiati in materia di Irpef.
Regime transitorio ed entrata in vigore del nuovo accordo
Il regime transitorio riguardo l’accordo dei frontalieri con la Svizzera prevede che i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia rimangano imponibili soltanto in Svizzera.
L’art. 9 dell’accordo prevede inoltre che tale regime transitorio sia legato ai redditi percepiti dai frontalieri, ma verrà eliminato a partire dal primo gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore formale del nuovo accordo, il quale dovrebbe essere approvato dal Parlamento italiano nel corso di quest’anno ed entrare in vigore nel 2024.
Inoltre, il nuovo accordo prevede che, se l’autorità competente di uno dei due Paesi ravvisa un’ipotesi di “abuso evidente e manifesto” della norma transitoria, informerà l’autorità competente dell’altro Stato per gli opportuni provvedimenti.
Dottore Commercialista