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Fattura elettronica per rifornimenti carburante

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La Finanziaria 2018 ha apportato rilevanti modifiche in materia di fatturazione elettronica, prevedendo che la stessa sarà obbligatoria:

  • dall’1.7.2018 per acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA;
  • dall’1.1.2019 per tutti gli operatori residenti, stabiliti o identificati in Italia, ad eccezione dei contribuenti minimi e forfetari. Sono escluse, invece le operazioni effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia.

La stessa Finanziaria 2018 ha inoltre previsto che, ai fini della detrazione dell’IVA e della  deduzione del costo, per il pagamento degli acquisti di carburante devono essere utilizzati strumenti tracciabili”.

Con il Provvedimento 4.4.2018 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta individuando gli “altri” mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione e della deducibilità.

Recentemente la stessa Agenzia con la Circolare 30.4.2018, n. 8/E ha fornito i “primi chiarimenti” relativi alle nuove disposizioni sopra accennate che vengono, brevemente, esposte di seguito.

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DOCUMENTAZIONE DELLE CESSIONI DI CARBURATE

A decorrere dall’1.7.2018 l’obbligo di utilizzo delle fattura elettronica interessa le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.

Ne consegue che sono escluse dall’obbligo di fattura elettronica dall’1.7.2018, a titolo esemplificativo, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio. Per le cessioni relative ad altri tipi di carburante per autotrazione, l’obbligo della fattura elettronica decorrerà dall’1.1.2019.

La fattura elettronica va emessa tramite il Sistema di Interscambio (SdI), rispettando i formati e le regole tecniche recentemente stabilite dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 30.4.2018.

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Contenuto della fattura elettronica

La fattura dovrà contenere gli elementi richiesti dagli artt. 21 e 21-bis, DPR n. 633/72.

Resta pertanto esclusa l’indicazione del numero di targa o altro estremo identificativo del veicolo (tali elementi non risultano obbligatori dagli artt. 21 e 21-bis).

Tali elementi tuttavia possono essere indicati al fine di una puntuale “tracciabilità” della spesa e per ricondurre la stessa ad un determinato veicolo. A tal fine il numero di targa può essere riportato nel campo “Mezzo Trasporto” del file fattura elettronica.

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Rifornimenti di carburante e altri acquisti

Nel caso in cui siano effettuate, contestualmente o in momenti diversi, più operazioni da esporre in un’unica fattura ma solo alcune di esse soggette al nuovo obbligo di fatturazione elettronica, quest’ultima modalità è obbligatoria per l’intero documento.

Così, ad esempio, in presenza di rifornimenti di carburante presso un distributore e di interventi di riparazione, sostituzione, lavaggio, ovvero acquisti di beni e servizi di altra tipologia non legati al veicolo, la fattura che documenti cumulativamente tali operazioni deve emessa in forma elettronica.

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Fattura differita

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che alle cessioni di carburante documentate con fattura elettronica è applicabile quanto previsto in materia di fattura differita a condizione che all’atto della cessione del carburante sia consegnato all’acquirente un documento cartaceo o informatico (DDT) contenente l’indicazione della data, delle generalità del cedente e dell’acquirente e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti. È possibile utilizzare come documenti anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche

È quindi possibile emettere un’unica fattura entro il 15 del mese successivo riepilogativa di tutte le operazioni avvenute nel mese precedente.

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Esclusione minimi e forfetari

È confermato che i soggetti minimi e forfetari sono esclusi dall’obbligo della fattura elettronica anche per le operazioni dall’1.7.2018.

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Registrazione e conservazione delle fatture

In materia di registrazione della fatture viene data la possibilità di utilizzare il documento riepilogativo per le fatture di ammontare inferiore a € 300,00, nel quale indicare:

  • i numeri delle fatture emesse / ricevute dal contribuente;
  • l’ammontare complessivo dell’imponibile e dell’IVA distinti per aliquota.

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CESSIONI DI CARBURANTE E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il Legislatore ha previsto che, ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione del costo, gli acquisti di carburante devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili”.

Con il Provvedimento 4.4.2018 l’Agenzia delle Entrate ha individuato i seguenti “altri” mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’IVA:

  • assegni, bancari / postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari / postali;
  • mezzi di pagamento elettronici tra cui, ad esempio:
    • addebito diretto;
    • bonifico bancario / postale;
    • bollettino postale;
    • carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in c/c.

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Carte e buoni carburante

I suddetti mezzi di pagamento trovano applicazione anche nel caso in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione attraverso l’utilizzo di carte e buoni carburante.

Nella Circolare n. 8/E in esame l’Agenzia precisa che “l’obbligo di pagamento con tali modalità all’atto della cessione/ricarica non si accompagna necessariamente a quello di fatturazione elettronica”.

A tal proposito l’Agenzia fornisce le seguenti esemplificazioni:

  • compagnia petrolifera che emette buoni carburante che consentono all’acquirente di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di benzina secondo l’accordo tra le parti. In tal caso la fattura elettronica va emessa al momento della cessione / ricarica della carta;
  • buono / carta che consente di rifornirsi presso plurimi soggetti (impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, c.d. “pompe bianche”) ovvero di acquistare più beni / servizi. Ciò rappresenta un documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad IVA e conseguentemente all’obbligo di fattura elettronica.

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Pagamenti effettuati in via mediata

Nella Circolare n. 8/E l’Agenzia fa riferimento anche ai pagamenti effettuati da un soggetto passivo in via mediata. Alcuni esempi a chiarimento:

  • Rifornimento di un’auto aziendale effettuato da un dipendente (o un amministratore) durante una trasferta di lavoro. In caso di pagamento con carta di credito / debito / prepagata del dipendente con il relativo rimborso tramite una modalità tracciata (ad esempio, bonifico bancario unitamente alla retribuzione), “la riconducibilità della spesa al datore di lavoro ne consentirà la deducibilità”.
  • Servizi offerti dai vari operatori di settore (card, applicazioni per smartphone / tablet, ecc.) che permettono di acquistare carburante con addebito diretto su c/c o carta di credito dell’acquirente, ovvero che attingono ad una provvista da questi mantenuta presso l’operatore, periodicamente “ricostituita”. Nel caso in cui i diversi siano regolati tramite modalità tracciate, la riferibilità del versamento va attribuita all’acquirente e, conseguentemente, la spesa sarà deducibile.

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Credito d’imposta a favore dei distributori di carburante

La Finanziaria 2018 prevede a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante un credito d’imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dall’1.7.2018, mediante carte di credito.

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo quello di maturazione.

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